IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2004/22/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura; 
  Vista la legge 18 aprile 2005,  n.  62,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004,  ed  in  particolare
gli articoli 1, commi 1, 3 e 4, 22, nonche' l'allegato B; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n.  52,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2006; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 gennaio 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai  sistemi  con
funzioni di misura definiti agli  allegati  specifici  concernenti  i
contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di
conversione del volume (MI-002), i  contatori  di  energia  elettrica
attiva e trasformatori di misura  (MI-003),  i  contatori  di  calore
(MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e  dinamica
di quantita' di liquidi diversi dall'acqua  (MI-005),  gli  strumenti
per  pesare  a  funzionamento  automatico  (MI-006),   i   tassametri
(MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di  misura
della dimensione (MI-009) e  gli  analizzatori  dei  gas  di  scarico
(MI-010). 
  2. Il  presente  decreto  legislativo  definisce  i  requisiti  cui
debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al  comma  1  ai
fini della loro  commercializzazione  e  messa  in  servizio  per  le
funzioni di misura giustificate  da  motivi  di  interesse  pubblico,
sanita' pubblica, sicurezza  pubblica,  ordine  pubblico,  protezione
dell'ambiente, tutela dei consumatori,  imposizione  di  tasse  e  di
diritti e lealta' delle transazioni commerciali. 
 
            Avvertenza:

                Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).

            Note alle premesse:

                - L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
                - L'art.   87   della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
                - La   direttiva   2004/22/CE   e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. n. L 135 del 30 aprile 2004.
                - Si  riporta il testo degli articoli 1, commi 1, 3 e
          4,  22,  e l'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005, n.
          96, supplemento ordinario:
                «Art.  1  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
                (Omissis).
                3.   Gli   schemi  dei  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
                4.   Gli   schemi  dei  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
          2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
          2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
          2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
          2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
          direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
          direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
          direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
          direttiva  2004/35/CE,  della  direttiva  2004/38/CE, della
          direttiva  2004/39/CE,  della  direttiva 2004/67/CE e della
          direttiva   2004/101/CE   sono  corredati  della  relazione
          tecnica  di  cui  all'art.  11-ter,  comma 2,  della  legge
          5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni. Su di
          essi   e'  richiesto  anche  il  parere  delle  commissioni
          parlamentari   competenti  per  i  profili  finanziari.  Il
          Governo,   ove  non  intenda  conformarsi  alle  condizioni
          formulate  con  riferimento  all'esigenza  di  garantire il
          rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
          ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dei necessari
          elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
          definitivi  delle  commissioni  competenti  per  i  profili
          finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
                (Omissis).».
                «Art.  22  (Delega  al Governo per l'attuazione della
          direttiva  2004/22/CE relativa agli strumenti di misura). -
          1.  Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di
          cui  all'art.  1, un decreto legislativo per il recepimento
          della direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, relativa agli strumenti di misura,
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                  a)  prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le
          funzioni  di  misura  di cui all'art. 2, paragrafo 1, della
          direttiva, di tutti i dispositivi e sistemi con funzioni di
          misura  definiti  agli  allegati  specifici MI-001, MI-002,
          MI-003,  MI-004,  MI-005,  MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e
          MI-010;
                  b) prevedere,  per tutti gli strumenti di misura di
          cui  agli  allegati  della  direttiva, la valutazione della
          conformita',  come  previsto  dall'art.  9  della direttiva
          stessa;
                  c) prevedere  l'obbligo  dell'utilizzo di strumenti
          di  misura  recanti  la  marcatura  di  conformita', di cui
          all'art.  7  della  direttiva,  nel  caso la funzione della
          misura   investa  motivi  di  interesse  pubblico,  sanita'
          pubblica,  sicurezza  pubblica, ordine pubblico, protezione
          dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse
          e diritti, lealta' delle transazioni commerciali;
                  d) prevedere   per  il  Ministero  delle  attivita'
          produttive  la  qualita'  di  autorita'  competente per gli
          adempimenti  connessi  alla  designazione, nel rispetto dei
          criteri previsti dall'art. 12 della direttiva, nonche' alla
          relativa  notifica,  agli  Stati  membri e alla Commissione
          europea,  degli  organismi  nazionali  abilitati ai compiti
          previsti  dai  moduli  di valutazione della conformita', di
          cui all'art. 9 della direttiva;
                  e) prevedere  che gli strumenti di misura, soggetti
          a   controlli   metrologici   legali,   non  conformi  alle
          prescrizioni    della   direttiva,   non   possono   essere
          commercializzati ne' utilizzati per le funzioni di cui alla
          lettera c);
                  f) prevedere    che,    qualora   venga   accertata
          l'indebita  apposizione  della marcatura "CE", nel rispetto
          delle  disposizioni  previste dall'art. 21 della direttiva,
          vengano introdotte misure finalizzate a stabilire l'obbligo
          di:
                    1)  conformarsi  alle disposizioni comunitarie in
          materia di marcatura "CE";
                    2)   limitare   o   vietare   l'utilizzo   o   la
          commercializzazione dello strumento di misura non conforme;
                    3)  ritirare  dal  mercato,  ove  necessario,  lo
          strumento non conforme;
                  g) prevedere   sanzioni   amministrative   volte  a
          dissuadere la commercializzazione e la messa in servizio di
          strumenti  di  misura  non conformi alle disposizioni della
          direttiva;
                  h) prevedere  l'armonizzazione della disciplina dei
          controlli  metrologici  legali  intesi a verificare che uno
          strumento  di  misura  sia in grado di svolgere le funzioni
          cui e' destinato.
                2.  Dall'attuazione  del presente articolo non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
            «Allegato  B  (Art.  1,  commi  1 e 3)     2001/42/CE del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 27 giugno 2001,
          concernente  la  valutazione  degli  effetti di determinati
          piani e programmi sull'ambiente.
                2001/84/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  27 settembre  2001, relativa al diritto dell'autore di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
                2002/14/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del-l'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori.
                2002/15/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del-l'11 marzo     2002,    concernente    l'organizzazione
          dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
          operazioni mobili di autotrasporto.
                2003/10/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza
          e  di  salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici   (rumore)
          (diciassettesima  direttiva  particolare ai sensi dell'art.
          16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
                2003/18/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del
          Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
          connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
                2003/20/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del-l'8 aprile  2003,  che modifica la direttiva 91/671/CEE
          del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
          cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
          3,5 tonnellate.
                2003/35/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  26 maggio  2003,  che  prevede  la  partecipazione del
          pubblico  nell'elaborazione  di taluni piani e programmi in
          materia  ambientale  e  modifica le direttive del Consiglio
          85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del
          pubblico e all'accesso alla giustizia.
                2003/41/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del   3 giugno   2003,   relativa  alle  attivita'  e  alla
          supervisione   degli   enti   pensionistici   aziendali   o
          professionali.
                2003/42/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  13 giugno  2003,  relativa alla segnalazione di taluni
          eventi nel settore dell'aviazione civile.
                2003/51/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  18 giugno  2003, che modifica le direttive 78/660/CEE,
          83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
          annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
          delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
          assicurazione.
                2003/54/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
          interno  dell'energia  elettrica  e che abroga la direttiva
          96/92/CE.
                2003/55/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
          interno   del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
          98/30/CE.
                2003/58/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  15 luglio  2003,  che modifica la direttiva 68/151/CEE
          del   Consiglio   per   quanto   riguarda  i  requisiti  di
          pubblicita' di taluni tipi di societa'.
                2003/59/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del   15 luglio   2003,  sulla  qualificazione  iniziale  e
          formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli
          stradali  adibiti  al  trasporto di merci o passeggeri, che
          modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la
          direttiva   91/439/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
          direttiva 76/914/CEE del Consiglio.
                2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio 2003, che
          completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
          quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
                2003/74/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  22 settembre  2003, che modifica la direttiva 96/22/CE
          del  Consiglio  concernente  il divieto di utilizzazione di
          talune  sostanze  ad  azione ormonica, tireostatica e delle
          sostanze &greco;b-agoniste nelle produzioni animali.
                2003/85/CE  del  Consiglio,  del  29 settembre  2003,
          relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
          epizootica,   che  abroga  la  direttiva  85/511/CEE  e  le
          decisioni  89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
          direttiva 92/46/CEE.
                2003/86/CE  del  Consiglio,  del  22 settembre  2003,
          relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
                2003/87/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  13 ottobre  2003,  che  istituisce  un  sistema per lo
          scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
          Comunita'   e   che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del
          Consiglio.
                2003/88/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del    4 novembre    2003,   concernente   taluni   aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
                2003/89/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE
          per   quanto   riguarda   l'indicazione  degli  ingredienti
          contenuti nei prodotti alimentari.
                2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre 2003, che
          modifica  la  direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
          sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
                2003/96/CE  del  Consiglio,  del 27 ottobre 2003, che
          ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
          prodotti energetici e dell'elettricita'.
                2003/99/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  17 novembre  2003,  sulle misure di sorveglianza delle
          zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
          decisione   90/424/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
          direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
                2003/105/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  16 dicembre  2003,  che modifica la direttiva 96/82/CE
          del  Consiglio  sul  controllo  dei  pericoli  di incidenti
          rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
                2003/109/CE  del  Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  allo  status  dei  cittadini  dei Paesi terzi che
          siano soggiornanti di lungo periodo.
                2003/110/CE  del  Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
          provvedimenti di espulsione per via aerea.
                2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio,
          del-l'11 febbraio     2004,    sulla    promozione    della
          cogenerazione  basata  su  una  domanda di calore utile nel
          mercato  interno  dell'energia  e che modifica la direttiva
          92/42/CEE.
                2004/12/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del-l'11 febbraio  2004, che modifica la direttiva 94/62/CE
          sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
                2004/17/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  31 marzo  2004,  che  coordina le procedure di appalto
          degli  enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
          forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
                2004/18/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del   31 marzo   2004,   relativa  al  coordinamento  delle
          procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
          lavori, di forniture e di servizi.
                2004/22/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
                2004/25/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  21 aprile  2004,  concernente  le offerte pubbliche di
          acquisto.
                2004/35/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  21 aprile  2004,  sulla  responsabilita' ambientale in
          materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
                2004/38/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  29 aprile  2004,  relativa  al  diritto  dei cittadini
          dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
          soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
          che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
          direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
          75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
                2004/39/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  21 aprile  2004,  relativa  ai mercati degli strumenti
          finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
          del  Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
          del Consiglio.
                2004/48/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta'
          intellettuale.
                2004/67/CE   del   Consiglio,   del  26 aprile  2004,
          concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
          dell'approvvigionamento di gas naturale.
                2004/101/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  27 ottobre  2004,  recante  modifica  della  direttiva
          2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
          quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
          riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
          Kyoto.».
                - La legge 7 agosto 1990, n. 241, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
                -  La  legge  6 febbraio  1996,  n. 52, e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  10 febbraio  1996,  n. 34,
          supplemento ordinario.